Tribunale di Pisa, sezione penale (monocratico), sentenza n. 1063/2024 del 2 maggio 2024, depositata il 9 maggio 2024
Imputazione di truffa (artt. 110 e 640 c.p.) per finanziamenti accesi con dati carpiti e un bonifico tentato verso un conto estero. Il giudice ha ritenuto non provata l'attribuibilità delle condotte all'imputato: la sola intestazione del conto su cui si tentava l'accredito è un elemento insufficiente a fondare una condanna. Assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.
Tribunale di Napoli Nord, sezione penale, sentenza del 7 febbraio 2025
L'imputato era chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216 co. 1° n. 2 e 223 L. Fall., R.D. 267/1942) nella qualità di amministratore di una società a responsabilità limitata dichiarata in liquidazione giudiziale. L'accusa contestava la sottrazione delle scritture contabili — o la loro tenuta irregolare — in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. Il giudice ha ritenuto non raggiunta la prova del dolo specifico richiesto dalla norma, ovvero la volontà di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Esito assolutorio.